Nel nostro Centro, a disposizione di quanti necessitino di assistenza sanitaria per pratiche assicurative, malattie professionali e/o definizioni di invalidità, vengono effettuate visite medico legali specialistiche rilasciando relazioni medico-legali con quantificazione dell’eventuale danno biologico ed anatomo-funzionale.
Nel nostro Centro è possibile inoltre effettuare in tempi rapidi tutte le visite specialistiche, i trattamenti di terapia fisica, esami ecografici ed elettromiografie, richiesti per l’inquadramento delle pratiche medico-legali ed assicurative (visite ortopediche, cardiologiche, otorinolaringoiatriche, neurologiche, oculistiche, terapie strumentali e manu medica, ecografie, elettromiografie,etc).
E’ possibile attivare convenzioni con gli studi legali ed usufruire di diverse agevolazioni.
Per attivare una nuova convenzione è sufficiente compilare il form con tutte le informazioni richieste e sarete contattati in tempi brevi.
- Per maggiori informazioni invia una mail a centromedicolegale@medinforma.eu
Secondo un dossier dell’ANIA (Associazione nazionale imprese assicuratrici, Luglio 2014) relativamente alla responsabilità civile delle strutture sanitarie e dei medici, il numero dei contenziosi, in continua crescita, è 30.000 ogni anno; 3 milioni 829 mila i casi pendenti nei tribunali a fine 2010.
Gli esiti dei contenziosi, secondo una ricerca dell’Università Cattolica di Roma su dati forniti dalla Procura (numero delle denunce, esito delle indagini e dei processi), evidenziano che il 99% per cento dei medici che finiscono sotto inchiesta (cosiddetta malpractice medica) viene dichiarato innocente al termine delle indagini senza dovere neppure affrontare un processo.
E’ emerso inoltre nel corso degli anni – a livello giuridico – un ampliamento delle fattispecie di danno e conseguentemente del valore economico di tali procedimenti sia in ambito penale che civile: il che funge spesso da incentivo per intraprendere una azione legale risarcitoria.
L’esplosione del contenzioso ha costi sociali elevatissimi e distrae risorse economiche dalla vera assistenza. Migliaia di medici in tutta Italia, nel timore di poter essere denunciati, applicano ormai di routine la cosiddetta “medicina difensiva”: sottoporre chiunque a tutti gli accertamenti diagnostici possibili, anche quando sono chiaramente inutili, con l’obbiettivo di allontanare il rischio di possibili contenziosi legali per negligenza o superficialità.
I costi per lo Stato sono esorbitanti: si parla di centinaia e centinaia di milioni di euro: 13 miliardi l’anno secondo il Ministero della Salute. E lievitano anche i costi assicurativi per i medici, con un aumento del premio già all’arrivo della sola denuncia. Un circolo vizioso da cui si può uscire solo appellandosi ad un maggior senso etico generale.
Per questo “il confronto fra le categorie si pone come un importante momento di un percorso che vede prioritario il cittadino e il suo diritto alla salute, come sancito dall’articolo 32 della Costituzione”.
“Negli ultimi decenni il progresso scientifico, la crescita delle aspettative di cura, l’estensione dell’intervento medico non più solo alla diagnosi ed alla cura, ma anche alla prevenzione, hanno ampliato l’ambito di indagine concernente la responsabilità del medico tanto da travalicare i limiti del circoscritto rapporto che lega il medico al paziente e da far ritenere preferibile la locuzione ‘responsabilità medica’, al fine di ricomprendere tutti i titoli di responsabilità nel settore in esame”.
Per inabilità temporanea si intende la incapacità di una persona a svolgere la propria attività completamente o parzialmente per un limitato periodo di tempo, in conseguenza di un sinistro, infortunio e/o malattia.
Per infortunio si indica l’evento a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche, obiettivamente constatabili.
Il processo morboso, ovvero la malattia, si ripercuote negativamente sulla validità temporanea del soggetto modificando, annullando o limitando le abitudini di vita ed il modo di essere del danneggiato.
Tuttavia, secondo alcuni Autori, la totale perdita sussisterebbe soltanto nelle patologie gravissime (coma, tetraplegia) e nei traumatismi severi che obbligano il soggetto al ricovero o all’allettamento, quando cioè sono impedite tutte le usuali e comuni attività della vita quotidiana.
In tali casi sussiste certamente un danno biologico totale, ma, ragionando in tal modo, si penalizzano quei traumatizzati che hanno subito, a causa della malattia, un perturbamento dell’equilibrio psico-fisico, una compromissione dell’intero modo di essere della persona, e che in via temporanea vedono compromessa la salute ed il benessere soggettivo.
Seguendo l’interpretazione più restrittiva (Mangili 1999), sussisterebbe un danno biologico temporaneo al 75% “nelle condizioni in cui il soggetto veda gravemente compromessa l’attitudine alla vita di relazione”; analogamente, detta riduzione sarebbe pari al 50% quando per una frattura di polso risulta immobilizzato un arto. Se la ripercussione è assai modesta, “salvo nei primi giorni ove la componente dolorosa può indurre a riconoscere gradi di invalidità temporanea superiori” il tasso scenderebbe al 25%; infine, risulterebbe pari al 10-15% quando l’incidenza è veramente minima come nelle “contusioni, od escoriazioni superficiali, ferite lacero-contuse circoscritte e senza riflessi disfunzionali di rilievo” e, infine, quando vi è “necessità di trattamenti riabilitativi o di cure odontoiatriche”.
Con il termine “Danno Biologico” si intende quella dottrina medico legale, sviluppatasi a partire dagli anni ’70, che sta alla base del risarcimento del danno alla persona in Responsabilità Civile.
Il “Danno Biologico” supera il vecchio concetto utilizzato dai medici legali di “invalidità” , cioè la diminuzione di una teorica capacità lavorativa generica, e considera il danno alla persona come “Qualsiasi menomazione anatomo-funzionale idonea a modificare le pre esistenti condizioni psico fisiche del soggetto e quindi a incidere sulla sua sfera individuale in senso restrittivo, indipendentemente dall’attitudine del soggetto a produrre reddito” .
A questo concetto di danno alla persona, più adeguato a rapportarsi a qualunque persona, indipendentemente dalla età e dal sesso del danneggiato, fanno riferimento le tabelle di valutazione delle menomazioni più moderne, come quella introdotta dall’INAIL col decreto 38/2000, e quella allegata alla legge 57/2001 per i danni da 1% a 9% in Responsabilità Civile. Tali tabelle di legge misurano in definitiva la menomazione all’integrità psico-fisica della persona quale incidenza negativa sulle attività ordinarie, “intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti”.
Successivamente il legislatore col D.L. 209/2005 ha accolto le indicazioni della dottrina medico legale a ricomprendere nella nozione di danno biologico anche l’eventuale incidenza rilevante della menomazione su specifici aspetti dinamico relazionali personali, valutazione che non può esprimersi in termini percentuali ma “va formulata con indicazioni aggiuntive attraverso equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.